Dal 1° luglio 2018, il provvedimento stabilisce che, ai fini sia della detraibilità Iva che della deducibilità della spesa, l’acquisto di carburanti e lubrificanti può essere effettuato con tutti i mezzi di pagamento oggi esistenti diversi dal denaro contante:
- bonifico bancario o postale,
- assegni bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali,
- addebito diretto in conto corrente,
- carte di credito,
- bancomat
- carte prepagate,
- ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente
Il presente provvedimento ha individuato così le forme di pagamento qualificato ritenute idonee dal legislatore. Tale sistema è da considerarsi valido anche a seguito delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2018 in tema di cessioni di carburanti, ma solo qualora i rapporti tra gestore dell’impianto di distribuzione e società petrolifera siano regolati con gli strumenti di pagamento indicati nel presente provvedimento.
Fonte: fiscoetasse